
L'asilo nido è un servizio socio-educativo che accoglie bambini di età compresa da tre mesi a tre anni, domiciliati nell'area di utenza della struttura o che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella stessa zona.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Il personale che opera nella ludoteca deve essere inoltre in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 16, 17, 17-bis, 18 e 33 della Legge regionale 16/06/1980, n. 59.
I locali dove si svolge l’attività devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 5 e dall'art. 6 della Legge regionale 16/06/1980, n. 59.
Devono inoltre essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Ai sensi dell’art. 24-bis della Legge regionale 16/06/1980, n. 59, gli enti pubblici e privati, i consorzi industriali, le aziende di produzione, singole o consorziate, che abbiano alle loro dipendenze un numero di lavoratori con bambini in età fino ai tre anni in numero tale da giustificare la realizzazione della struttura (e comunque in numero non inferiore a venti unità), possono aprire asili nido ubicati all’interno della struttura di lavoro.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d) della Legge regionale 07/01/2001, n. 32, il nido famiglia è l’attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti.