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Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Descrizione

Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7.

L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:

  • acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
  • produttori/importatori dei congegni
  • altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).

Approfondimenti

La tipologia dei punti di vendita in cui è consentita l'installazione di apparecchi è definita dal Decreto direttoriale (Amministrazione autonoma dei monopoli di stato) 27-07-2011, n. 2011/30011/Giochi/UD

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.

Il Decreto direttoriale 01/06/2021 individua il numero massimo di apparecchi (contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7) che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta un'attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, si fa riferimento al Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

Dal 1° gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):

  1. dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. a e b
  2. dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. a e b
  3. di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti 1. e 2. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533-ter).

L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

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