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Produzione, importazione, noleggio o distribuzione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Descrizione

Produzione, importazione, noleggio o distribuzione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento descritti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". L’attività degli operatori si distingue in:

  • acquistare congegni installati nei locali ove è svolta un'attività economica
  • produrre o importare i congegni
  • fornire e mantenere efficienti gli apparecchi nei vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi) e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).

Per produrre o importare apparecchi occorre richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una verifica tecnica dei modelli gestiti per verificarne la conformità alle prescrizioni normative. Esistono infatti una serie di organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con i Monopoli di Stato. Una volta ottenuta la certificazione di conformità del modello è possibile richiedere all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli competente per territorio il nulla osta di distribuzione. Quest’ultimo sarà poi consegnato ai cessionari degli apparecchi.

Approfondimenti

Dal 1° gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):

  1. dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  2. dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  3. di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti a. e b. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533-ter).

L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per la produzione e la verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" è necessario seguire le regole tecniche stabilite con Decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19/06/2013, n. 2302/Giochi/ADI.

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