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Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato

Descrizione

Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato

Il commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato è un'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande. Si svolge su un’area pubblica disponibile del Comune, è composta da più posteggi e può essere attrezzata. È destinata all'esercizio dell'attività per periodi prestabiliti e offre merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi.

Nell’ambito del settore alimentare o non alimentare sono determinate le tipologie merceologiche dei posteggi (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28, com. 15).

Approfondimenti

Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità non inferiore a nove anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

L'autorizzazione di tipo A abilita:

  • all'esercizio del commercio in forma itinerante
  • all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere e delle manifestazioni organizzate dal Comune
  • all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 28).

L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private a uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 57). 

La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla Camera di Commercio, l’iscrizione all’IINPS e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.

La carta di esercizio deve essere compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore deve aggiornare la stessa entro 90 giorni dall’intervenuta modifica.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare i requisiti professionali.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato, auto frigo omologato per prodtti alimentari e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26).

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

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