Descrizione
La vendita mediante distributori automatici è una forma speciale di commercio al dettaglio e consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli tramite distributori funzionanti a monete in locali aperti o non aperti al pubblico o su aree pubbliche direttamente al consumatore finale.
L'impresa che svolge il servizio di ristoro, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 24/11/2011, n. 298, deve:
- effettuare la registrazione tramite una comunicazione di inizio attività (notifica sanitaria), alla ASL, tramite il SUAP del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale o stabilimento con allegato l'elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati
- nel caso di installazioni di distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che seguono specifica normativa) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, e nei casi di successive variazioni, l'impresa non dovrà effettuare una segnalazione, ma una semplice comunicazione con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.
L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 83).
La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 17).
Approfondimenti
L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.