Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre i propri prodotti a condizioni favorevoli (Legge regionale 06/11/2019, n. 22).

Per vendite straordinarie si intendono:

  • le vendite di liquidazione
  • le vendite di fine stagione (saldi)
  • le vendite promozionali
  • tutte le altre vendite che, con sinonimi comparativi, superlativi o riferimenti di fantasia o con vendite abbinate ad omaggi dello stesso articolo o di articoli diversi, vengono offerte dal dettagliante a condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire in tempi brevi tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda
  • trasferimento dell'azienda in altro locale
  • trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature.

In caso di trasformazione, manutenzione o rinnovo delle attrezzature, le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei 30 giorni che precedono l’inizio delle vendite di fine stagione.

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno venti giorni prima della data di inizio (Legge regionale 06/11/2019, n. 22).

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono soggetti a un notevole deprezzamento. Le espressioni “vendite di fine stagione” e “saldi” sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria (Legge regionale 06/11/2019, n. 22).

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

Le date di inizio delle vendite di fine stagione, invernali ed estive, sono stabilite annualmente con Deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, i saldi estivi per l'anno 2020 inizieranno eccezionalmente dal primo di agosto.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita. Le vendite promozionali che riguardano il settore dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.
Per svolgere la vendita promozionale occorre presentare la comunicazione almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita (Legge regionale 06/11/2019, n. 22).
Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19, per l'anno 2020 è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi come previsto dalla Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 34, com. 8-bis.

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Ultimo aggiornamento: 18/04/2023 15:28.15