Descrizione
Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Approfondimenti
I campeggi sono esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento e possono anche tenere allestimenti minimi per i clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Gli allestimenti non devono superare il 40% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
I villaggi turistici sono gli esercizi attrezzati con allestimenti minimi per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Possono esserci anche piazzole per clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, ma non devono essere superiori al 40% del numero complessivo di quelle autorizzate.
Il titolare della struttura ricettiva, sulla base dei requisiti individua la classificazione della struttura secondo la modalità prevista dal Regolamento regionale 24/10/2008, n. 18, art. 11 e la indica all'interno della SCIA. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia, per la verifica della classificazione.
Se l'esercizio ha capacità ricettiva superiore a 400 persone occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.